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Ospitare temporaneamente qualcuno

Descrizione

Ospitare temporaneamente qualcuno

Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente  (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4 art. 17): 

  • persone che non fanno parte del nucleo familiare assegnatario per un periodo non superiore a sei mesi
  • ascendenti o discendenti di primo grado per un periodo non superiore a un anno.

L'ospite non deve trasformare l'alloggio destinato a servizio abitativo pubblico nel proprio domicilio.

L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.

In caso di necessità documentate, l'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi dopo avere ottenuto l'autorizzazione dell'Ente proprietario o dell'Ente gestore.

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