Descrizione

Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4 art. 17):
- persone che non fanno parte del nucleo familiare assegnatario per un periodo non superiore a sei mesi
- ascendenti o discendenti di primo grado per un periodo non superiore a un anno.
L'ospite non deve trasformare l'alloggio destinato a servizio abitativo pubblico nel proprio domicilio.
L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.
In caso di necessità documentate, l'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi dopo avere ottenuto l'autorizzazione dell'Ente proprietario o dell'Ente gestore.
